Regolamento›Capo IX
Art. 61
In vigore dal 30 ott 1909
Le trasferte non possono essere ordinate che per giustificate ragioni di servizio e dovranno essere disposte dai prefetti, dai sottoprefetti e dai questori.
Le missioni sono disposte dal Ministero.
Per eccezionali urgenze di servizio le missioni possono essere ordinate anche dai prefetti, che dovranno riferirne subito al Ministero per la ratifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-61