Regolamento›Capo IX
Art. 56
In vigore dal 30 ott 1909
Quando gli ufficiali di pubblica sicurezza sono inviati a prestare servizio in località distanti non meno di cinque chilometri da quello ove è la sede del loro ufficio, saranno considerati o in trasferta o in missione.
Sono considerati in trasferta gli ufficiali inviati in località che distino non più di quindici chilometri.
Se la località è situata oltre i quindici chilometri, si dovranno considerare in missione.
Le suddette distanze saranno calcolate in base alle vigenti tavole poliometriche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-56