Regolamento›Capo IX
Art. 59
In vigore dal 30 ott 1909
L'indennità di viaggio, dovuta ai funzionari od impiegati inviati in missione, sarà calcolata in ragione di L. 0.15 al chilometro, quando essi si siano serviti della bicicletta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-59