Regolamento›Capo VIII
Art. 55
In vigore dal 30 ott 1909
I prefetti porsono accordare agli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza congedi che, nel complesso, non eccedano la durata di un mese per ciascun anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-55