Art. 61
RegolamentoCapo IX

Art. 61

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In vigore dal 30 ott 1909
Le trasferte non possono essere ordinate che per giustificate ragioni di servizio e dovranno essere disposte dai prefetti, dai sottoprefetti e dai questori. Le missioni sono disposte dal Ministero. Per eccezionali urgenze di servizio le missioni possono essere ordinate anche dai prefetti, che dovranno riferirne subito al Ministero per la ratifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-61