Art. 5
In vigore dal 23 apr 1909
Agli alunni che, dopo aver compiuto il corso della scuola, superano l'esame di licenza, è rilasciato un diploma comprovante gli studi fatti ed il profitto conseguito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-03-04;73#art-5