Art. 2

In vigore dal 23 apr 1909
Alle spese di mantenimento annue della scuola concorrono: il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 3000; la provincia di Macerata con L. 1000; il comune di Matelica con L. 2000. Il comune di Matelica si obbliga inoltre a fornire adatti locali per la scuola e per i laboratori, a provvedere alla manutenzione dei locali stessi, alla loro illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua. Sono pure destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-03-04;73#art-2

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