Art. 1
In vigore dal 23 apr 1909
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;
Visto il regolamento approvato con R. decreto del 22 marzo 1908, n. 187;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Matelica, in data 22 febbraio, 26 marzo e 3 settembre 1908, e quelle del Consiglio provinciale di Macerata in data 17 dicembre 1907 e 16 settembre 1908;
Visto il parere emesso dalla Giunta per l'insegnamento industriale e commerciale nella seduta del 17 novembre 1908 e del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale nella seduta del 18 novembre 1908;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Matelica, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una R. scuola di arti e mestieri (disegno e plastica applicati alle arti industriali).
Essa ha lo scopo di fornire insegnamenti tecnici ed artistici ai giovani che vogliono apprendere le arti del falegname ebanista e del cementista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-03-04;73#art-1