Art. 1

In vigore dal 23 apr 1909
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414; Visto il regolamento approvato con R. decreto del 22 marzo 1908, n. 187; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Matelica, in data 22 febbraio, 26 marzo e 3 settembre 1908, e quelle del Consiglio provinciale di Macerata in data 17 dicembre 1907 e 16 settembre 1908; Visto il parere emesso dalla Giunta per l'insegnamento industriale e commerciale nella seduta del 17 novembre 1908 e del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale nella seduta del 18 novembre 1908; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Matelica, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una R. scuola di arti e mestieri (disegno e plastica applicati alle arti industriali). Essa ha lo scopo di fornire insegnamenti tecnici ed artistici ai giovani che vogliono apprendere le arti del falegname ebanista e del cementista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-03-04;73#art-1

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Art. 1 Che istituisce in Matelica una scuola di arti e mestieri (disegno e plastica applicati alle arti industriali). — Testo vigente | Portale Normativo