Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 23 apr 1909
Agli alunni che, dopo aver compiuto il corso della scuola, superano l'esame di licenza, è rilasciato un diploma comprovante gli studi fatti ed il profitto conseguito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-03-04;73#art-5