Art. 2

In vigore dal 10 lug 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: a) mediante contributi fissi: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 2000; la provincia di Campobasso con L. 500; il comune di Isernia con L. 1000. b) e mediante contributi eventuali: la Cassa di risparmio di Isernia. Il comune di Isernia fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua. Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-28;216#art-2

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