Art. 2
2 / 12In vigore dal 10 lug 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
a) mediante contributi fissi:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 2000;
la provincia di Campobasso con L. 500;
il comune di Isernia con L. 1000.
b) e mediante contributi eventuali:
la Cassa di risparmio di Isernia.
Il comune di Isernia fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua. Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-28;216#art-2