Art. 6

In vigore dal 10 lug 1908
Il delegato del Ministero è presidente della Giunta di vigilanza. Questa si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-28;216#art-6

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Art. 6 Che istituisce in Isernia una R. scuola d'arte applicata all'industria. — Testo vigente | Portale Normativo