Art. 4
In vigore dal 10 lug 1908
Possono essere ammessi alla scuola coloro che hanno soddisfatto all'obbligo dell'istruzione elementare.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-28;216#art-4