Art. 4

In vigore dal 10 lug 1908
Possono essere ammessi alla scuola coloro che hanno soddisfatto all'obbligo dell'istruzione elementare. È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-28;216#art-4

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