III convenzione
Art. 8
In vigore dal 18 mar 1906
Tostochè le autorità di uno Stato, sul territorio del quale si trovi un minore straniero di cui convenga costituire la tutela, abbiano notizia di tale fatto, ne daranno subito partecipazione alle autorità dello Stato a cui il minore appartiene.
Le autorità per tal modo informate faranno sapere il più presto possibile alle autorità dalle quali avranno ricevuto l'informazione se la tutela è stata o sarà costituita.
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