III convenzione

Art. 13

In vigore dal 18 mar 1906
La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni partire dalla data del deposito delle ratifichi. Il termine comincierà a decorrerei dalla data annetta, anche per gli Stati che avranno fatto il deposito posteriormente alla data stessa, o che avranno aderito più tardi. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia. La denuncia dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo dei Paesi Bassi, che ne darà notizia a tutti gli altri Stati contranti. La denuncia non produrrà effetto che riguardo alto Stato che l'avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli Stati. In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli. Fatto all'Aja, il 12 giugno 1902, In un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati che furono rappresentati alla III Conferenza di diritto internazionale privato. (Seguono le firme). Visto, d'ordine di Sua Maestà: A. DI SAN GIULIANO. C. FINOCCHIARO-APRILE.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-13-2

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