III convenzione
Art. 10
In vigore dal 18 mar 1906
La presente Convenzione, che si applica soltanto ai territori europei degli Stati contraenti, sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate all'Aja, tostochè la maggioranza delle Alte Parti contraenti sia in grado di farlo.
Sarà redatto di questo deposito un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.
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