III convenzione

Art. 6

In vigore dal 18 mar 1906
L'amministrazione della tutela si estende alla persona del minore e al complesso dei suoi beni, dovunque siano situati. Questa regola può ricevere eccezione quanto agli immobili posti dalla legge della loro situazione sotto un regime fondiario speciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-6-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo