III convenzione
Art. 6
In vigore dal 18 mar 1906
L'amministrazione della tutela si estende alla persona del minore e al complesso dei suoi beni, dovunque siano situati.
Questa regola può ricevere eccezione quanto agli immobili posti dalla legge della loro situazione sotto un regime fondiario speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-6-3