Art. 1

In vigore dal 22 ott 1904
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l' della legge 7 luglio 1902, n. 304; Visto l' della legge 30 giugno 1904, n. 293; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con quelli pel Tesoro e per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. Il testo stesso sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Tedesco. L. Luzzatti. Rava. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-rd-1

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