Art. 1
In vigore dal 22 ott 1904
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l' della legge 7 luglio 1902, n. 304;
Visto l' della legge 30 giugno 1904, n. 293;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con quelli pel Tesoro e per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.
Il testo stesso sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Tedesco.
L. Luzzatti.
Rava.
Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-rd-1