Art. 2
In vigore dal 3 set 1904
La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda dell'importanza dei loro redditi, quali risultano esclusivamente dai ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B e gruppo XXVI, categoria C, tenuto conto delle detrazioni stabilite dall' della legge 22 luglio 1894, n. 339.
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