Art. 4
In vigore dal 3 set 1904
L'aliquota della tassa camerale da imporsi a ciascun contribuente non potrà oltrepassare il limite massimo di una lira per ogni cento lire di reddito tassato a ruolo.
Nei limiti sopraindicati ed in base al fabisogno annuale risultante dal bilancio camerale, la Camera sottoporrà all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.
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