Art. 1

In vigore dal 3 set 1904
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il regio decreto 11 gennaio 1900, n. XCI (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio ed arti di Roma ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale e ne approva il regolamento; Vista la deliberazione della detta Camera in data 4 marzo 1904; Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo . La Camera di commercio ed urti di Roma è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali che, nel distretto camerale, esercitano un commercio od un'industria compresi tra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile della categoria B e del gruppo XXVI della categoria C, esclusi i seguenti redditi: a) Quelli compresi nel gruppo II della categoria B; b) Le specie 4 e 5 del gruppo III, categoria B, e la specie 7 dello stesso gruppo, in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione industriale; c) La specie 2 del gruppo V, categoria B, in quanto l'esercizio non costituisca una professione abituale; e la specie 6 dello stesso gruppo V, in quanto si tratti esclusivamente cii esercizio di rivendita di generi di privativa; d) Le case di salute comprese nella specie 1 del gruppo VI, categoria B; e) Le specie 1 e 3 del gruppo VIII, categoria B; f) La specie 3 del gruppo XVIII, categoria B.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-rd-1

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