Regolamento
Art. 7
In vigore dal 12 feb 1959
Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il Comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento.
Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-7