Regolamento

Art. 10

In vigore dal 1 ott 1902
È fatto divieto ai verificatori di valersi dell'opera dei fabbricanti o degli aggiustatori metrici, ovvero di qualsiasi altra persona che non sia il bollatore usciere, o chi ne faccia le veci, per la bollatura degli strumenti metrici sottoposti alla verificazione prima e periodica, salvo autorizzazione speciale da concedersi dal Ministero. È fatta eccezione per la bollatura delle misure di vetro e di terra cotta e dei misuratori dei gas.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-10

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