Regolamento
Art. 5
In vigore dal 1 ott 1902
I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono essere costruiti nelle loro varie parti di tali materie, ed avere forme, rinforzi e dimensioni tali da assicurare che non possano facilmente alterarsi, deformarsi o guastarsi, nè temporaneamente, nè in modo permanente; e che le loro variazioni, sia per cambiamenti di temperatura., sia per l'uso ordinario, non eccedano le tolleranze rispettivamente stabilite dal presente Regolamento.
I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono portare la marca di fabbrica stabilmente ed in luogo visibile; devono esser costruiti in modo da poter ricevere e conservare permanentemente i bolli di verificazione prima e periodica in posizioni ben visibili e in condizioni tali che la presenza dei bolli tolga la possibilità di alterazioni o deformazioni. A questo scopo i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare, di ferro, di acciaio o di ghisa, dovranno essere muniti di spine di rame per ricevere i bolli di verificazione prima; e, quando occorra, vi dovranno essere colate goccie di stagno e piombo o di piombo antimoniato per i bolli di verificazione periodica.
Inoltre, salvo quanto è disposto dagli rispetto alle abbreviazioni e denominazioni, i pesi e le misure dovranno portare in italiano e in luogo visibile, senza abbreviazioni e stabilmente, le denominazioni fissate dalla legge.
Ogni altra denominazione è vietata, anche se fosse seguita dal ragguaglio in pesi o misure del sistema metrico decimale.
I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare che non soddisfino a queste condizioni generali e alle altre speciali stabilite dal presente Regolamento, non saranno ammessi alla verificazione prima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-5