Regolamento

Art. 3

In vigore dal 1 ott 1902
I fabbricanti non possono tenere in deposito strumenti metrici, che vengono usati in commercio per pesare o per misurare, privi della marca di fabbrica; non possono esporli in vendita, nè venderli nel Regno, se non siano anche muniti del bollo di verificazione prima; I negozianti non possono tenere nelle loro botteghe i suddetti oggetti, quando manchino della marca di fabbrica e del bollo di prima verificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo