Regolamento
Art. 3
3 / 94In vigore dal 1 ott 1902
I fabbricanti non possono tenere in deposito strumenti metrici, che vengono usati in commercio per pesare o per misurare, privi della marca di fabbrica; non possono esporli in vendita, nè venderli nel Regno, se non siano anche muniti del bollo di verificazione prima;
I negozianti non possono tenere nelle loro botteghe i suddetti oggetti, quando manchino della marca di fabbrica e del bollo di prima verificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-3