Disciplinare
Art. 19
In vigore dal 22 mar 1901
L'esercizio della tramvia non si potrà intraprendere se non dopo l'autorizzazione datane dal prefetto mediante decreto, dopo eseguito il collaudo di tutti i lavori del materiale mobile per parte della commissione di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-19