Disciplinare
Art. 18
In vigore dal 22 mar 1901
La metà almeno del nuovo personale tecnico e di segreteria che il concessionario dovrà assumere in dipendenza della costruzione e dell'esercizio della tramvia proverrà dagli impiegati straordinari ed avventizi alle costruzioni di conto dello Stato licenziati (ingegneri, aiutanti, disegnatori, impiegati di ordine), ed almeno un terzo dei posti pei servizi non tecnici nè di segreteria, sarà riservato agli ex sotto-ufficiali dell'esercito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-18