Disciplinare

Art. 13

In vigore dal 22 mar 1901
Tutte le spese di diarie o trasferte per visite ed ispezioni eseguite dagli ufficiali tecnici governativi durante la costruzione dei lavori d'impianto nella tramwia del materiale mobile saranno a carico del concessionario che dovrà depositare una congrua somma su richiesta del prefetto di Livorno. Per rimborso delle spese di sorveglianza dell'esercizio da erogarsi dallo Stato a norma dell' della legge 27 dicembre 1896, n. 561, il concessionario dovrà versare nella cassa dello Stato a decorrere della data del decreto prefettizio di apertura all'esercizio della linea, l'annuo contributo chilometrico di lire dodici (L. 12.00).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo