Disciplinare
Art. 8
In vigore dal 22 mar 1901
Fra due curve consecutive di flesso contrario dovrà essere interposto un rettilineo di lunghezza mai inferiore a m. 3.00.
I raggi delle curve non dovranno essere minori di m. 20 e sarà solo tollerata la curva di 18 m. di raggio che trovasi nel torniquet di piazza V. E.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-8