Disciplinare
Art. 6
In vigore dal 22 mar 1901
Il collocamento del binario sarà fatto in conformità delle prescrizioni municipali, avuto riguardo però alle condizioni di massima stabilite nel presente atto, e salvo quelle ulteriori modificazioni che nell'interesse della sicurezza pubblica e della regolarità del servizio potranno essere prescritte dall'autorità governativa, sentiti i funzionari tecnici governativi a norma, di legge e relativi regolamenti.
La linea di massima sporgenza del materiale mobile dovrà distare non meno di m. 0.80 dalle case laterali o da altri manufatti, salvo l'aumento di tale distanza in quei casi che nell'interesse della pubblica incolumità potranno essere determinati dal prefetto.
Le rotaie interne del doppio binario devono trovarsi fra loro a distanza non minore di m. 1.25.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-6