Disciplinare

Art. 21

In vigore dal 22 mar 1901
Mancando ad una qualunque delle condizioni stabilite nel presente disciplinare, per cui non sia fissata speciale penalità, il concessionario andrà soggetto ad una multa da L. 10 a 100 a giudizio del prefetto, sentito l'ingegnere capo del locale ufficio del genio civile, salvo ricorso al Ministero dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-21

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