Art. 19
Disciplinare

Art. 19

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In vigore dal 22 mar 1901
L'esercizio della tramvia non si potrà intraprendere se non dopo l'autorizzazione datane dal prefetto mediante decreto, dopo eseguito il collaudo di tutti i lavori del materiale mobile per parte della commissione di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-19