Regolamento›Titolo II
Art. 74
In vigore dal 8 mar 1901
Quando il medico provinciale o l'ufficiale sanitario comunale trovino motivo di contravvenzione per vendita illecita di sostanze o per vendita di sostanze nocive alla salute, ne redigeranno verbale, sottoscritto anche dal segretario e dal contravventore, e, qualora questi si rifiuti a firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale, indicando i motivi che egli adducesse.
Le sostanze per cui si procede alla contravvenzione, saranno, qualora sia necessario, sottoposte a sequestro, nei modi e colla forma indicata dal precedente .
Se le sostanze sequestrate sono putrefatte o soggette a putrefazione o comunque pericolose alla pubblica salute, sarà promosso d'urgenza l'ordine del Sindaco per la distruzione, à sensi dell' della legge comunale e provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-74