Regolamento›Titolo II
Art. 75
In vigore dal 8 mar 1901
Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio e di quelle che devono essere sottoposte ad analisi sarà suggellato il campione, con la firma anche del segretario e dell'esercente lo spaccio.
Se questi non voglia firmare, si farà menzione in verbale e del rifiuto e delle ragioni colle quali venga giustificato.
Il medico provinciale e gli ufficiali sanitari comunali possono promuovere dall'Autorità comunale tutti i provvedimenti necessari ad impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate.
Eseguita l'analisi, qualora siavi luogo a contravvenzione, l'ufficiale sanitario rimette i risultati delle operazioni al Sindaco per la denuncia all'Autorità giudiziaria. Nel caso negativo ne dà comunicazione al sindaco per darne notizia all'interessato.
Storico versioni
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