Regolamento›Titolo II
Art. 73
In vigore dal 8 mar 1901
Alla ispezione di tutti gli altri spacci e sostanze soggetti a vigilanza sanitaria, potranno procedere, in qualunque tempo, tanto il medico provinciale quanto l'ufficiale sanitario comunale.
I detti funzionari saranno assistiti da un segretario assunto fra le persone indicate nell' del presente Regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-73