Regolamento
Art. 50
In vigore dal 9 ago 1898
Le alunne provenienti da istituti che concedevano il mantenimento oltre il 21° anno di età, conserveranno il loro diritto passando alla casa di ricovero del gruppo se non trovino collocamento esterno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-50