Regolamento
Art. 52
In vigore dal 9 ago 1898
Le oblate, le converse, le donne delle vecchie famiglie attualmente ricoverate dagli enti raggruppati, saranno riunite nella casa di ricovero, o in case o sezioni di case appositamente destinati a seconda della disponibilità dei locali.
Il loro mantenimento e il pagamento degli assegni finora ad esse corrisposti, saranno rispettivamente a carico dei bilanci speciali degli enti raggruppati, come oneri patrimoniali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-52