Regolamento
Art. 51
In vigore dal 9 ago 1898
Fino a quando non sia provveduto nei modi di legge alle corrispondenti modifiche dei loro statuti, gli enti a scopi plurimi della città di Napoli potranno provvedere allo adempimento dei loro obblighi di ricovero e di educazione muliebre, con aggregazione al gruppo mediante apposite convenzioni che ne regolino i rapporti d'interesse e di attuazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-51