Regolamento
Art. 45
In vigore dal 9 ago 1898
Gl'impieghi delle amministrazioni dei gruppi non conferiscono diritto a pensione.
Dal conseguimento del primo stipendio o salario l'impiegato dovrà stipulare contratto di assicurazione sulla vita con quella società e con quelle norme che saranno designate dal consiglio di amministrazione in base ad accordi prestabiliti.
L'amministrazione contribuirà al premio di assicurazione con una percentuale ragguagliata allo stipendio o salario e la pagherà direttamente alla società assicuratrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-45