Regolamento

Art. 44

In vigore dal 9 ago 1898
Gli uffici retribuiti a carico degli enti raggruppati sono incompatibili con ogni altro impiego presso amministrazioni od istituti pubblici o privati. Il consiglio di amministrazione potrà fare eccezione a questa regola solamente per il personale sanitario, per i ministri del culto e per gl'insegnanti esterni di corsi speciali richiesti di servizi o destinati ad incarichi intermittenti e di breve orario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-44

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Art. 44 Che approva il regolamento degli istituti di ricovero e di educazione femminile della citta' di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo