Statuto
Art. 28
In vigore dal 15 gen 1898
La riduzione del numero dei vice presidenti da quattro a due, e dei consiglieri da venti a diciotto, si opererà progressivamente nelle prime quattro elezioni parziali che avranno luogo dopo l'approvazione del presente statuto, eleggendosi, coll'ordine stabilito dal primo alinea del precedente , cinque consiglieri, oppure un vice presidente e quattro consiglieri, in luogo del vice presidente e dei cinque consiglieri uscenti; semprechè nel frattempo non si debba procedere ad elezioni generali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-28