Statuto

Art. 28

In vigore dal 15 gen 1898
La riduzione del numero dei vice presidenti da quattro a due, e dei consiglieri da venti a diciotto, si opererà progressivamente nelle prime quattro elezioni parziali che avranno luogo dopo l'approvazione del presente statuto, eleggendosi, coll'ordine stabilito dal primo alinea del precedente , cinque consiglieri, oppure un vice presidente e quattro consiglieri, in luogo del vice presidente e dei cinque consiglieri uscenti; semprechè nel frattempo non si debba procedere ad elezioni generali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo