Statuto
Art. 15
In vigore dal 15 gen 1898
Il presidente dura in ufficio due anni e può essere rieletto.
I vice presidenti ed i consiglieri durano in ufficio quattro anni.
Gli uni e gli altri sono rinnovati ogni anno per un quarto del loro numero complessivo, uscendo di carica un vice presidente negli anni in cui non vi è l'elezione presidenziale. Gli uscienti possono essere rieletti.
Nel caso di elezioni generali, il quarto degli uscenti nei primi tre anni sarà stabilito per sorteggio.
In occasione delle elezioni annuali si provvederà pure a sostituire quei vice presidenti e consiglieri che, per qualsiasi ragione, avessero cessato dall'ufficio senza essere compresi fra gli uscenti di diritto. In tal caso i nuovi eletti resteranno in carica per il tempo, per cui vi sarebbero rimasti i sostituiti. Gli eletti, che avranno raccolto un maggior numero di voti, copriranno i posti pei quali è riservata una maggiore permanenza in ufficio.
Storico versioni
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