Statuto
Art. 10
In vigore dal 15 gen 1898
Le adunanze generali straordinarie si tengono quando il consiglio creda opportuno di convocarle, ovvero quando siano richieste da venti soci ordinari.
Nelle adunanze generali non può essere discusso alcun argomento all' infuori di quelli indicati nell' ordine del giorno, il quale si deve comunicare ai soci nell'avviso di convocazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-10