Statuto
Art. 7
In vigore dal 15 gen 1898
I soci a tempo che fossero morosi per due anni consecutivi nel pagamento delle loro quote, saranno radiati, in seguito a deliberazione del consiglio, dall'elenco dei soci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-7