Statuto

Art. 4

In vigore dal 15 gen 1898
Chiunque desidera divenir socio ordinario deve farne domanda al consiglio col mezzo di due soci ordinari, che lo propongono. Avvenuta l'accettazione da parte del consiglio, la medesima sarà immediatamente partecipata al socio e sarà annunciata nel Bollettino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-4

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