Statuto
Art. 27
In vigore dal 15 gen 1898
Qualora si trovassero necessarie modificazioni al presente statuto, la presidenza le proporrà alla votazione d'un'adunanza generale.
Tali modificazioni dovranno specificatamente annunciarsi ai soci nell'avviso di convocazione dell'adunanza, e dovranno essere approvate alla maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti all'adunanza, i quali non potranno essere meno di quaranta, salva poi, per gli effetti di legge, l'approvazione governativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-27