StatutoCapo VI

Art. 23

In vigore dal 15 gen 1898
Il consiglio nomina per mezzo di concorso, un segretario generale, al quale è assegnata una retribuzione. Il segretario generale deve attendere, sotto la direzione della presidenza: a) all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio; b) alla redazione della corrispondenza e dei processi verbali di tutte le adunanze della società e del consiglio; c) alla compilazione di quella parte delle pubblicazioni della società, che gli sarà deferita dal consiglio; d) alla cura della biblioteca sociale; e) alla direzione e sorveglianza di tutto il personale d' ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-23

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