Statuto
Art. 21
In vigore dal 15 gen 1898
In base alle deliberazioni del consiglio, la società, in tutti i rami della sua attività, tanto scientifica che civile, è rappresentata ed amministrata dal presidente; il quale può delegare speciali incarichi ad alcuno dei vice presidenti e dei consiglieri, e d'accordo col consiglio, anche ad alcuno dei soci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-21